Art. 45 · Contenuto dei programmi

Art. 45

Contenuto dei programmi

In vigore dal 24 ott 2006
Contenuto dei programmi Per essere approvati, i programmi devono contenere almeno la seguente documentazione: a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma; b) un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma; c) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza; e d) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma.
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