Art. 45
Contenuto dei programmi
In vigore dal 24 ott 2006
Contenuto dei programmi
Per essere approvati, i programmi devono contenere almeno la seguente documentazione:
a)
una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma;
b)
un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma;
c)
la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza;
e
d)
la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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