Art. 44 · Elaborazione e approvazione dei programmi di sorveglianza e di eradicazione

Art. 44

Elaborazione e approvazione dei programmi di sorveglianza e di eradicazione

In vigore dal 24 ott 2006
Elaborazione e approvazione dei programmi di sorveglianza e di eradicazione 1.   Lo Stato membro non notoriamente infetto ma non dichiarato indenne (categoria III di cui all'allegato III, parte A) da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II che elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all', paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, è possibile altresì modificare o sospendere detto programma. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e diagnosi sono quelle previste all', paragrafo 3. Tuttavia, laddove il programma previsto al presente paragrafo interessi singoli compartimenti o zone di superficie inferiore al 75 % del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistano in un bacino imbrifero non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, la procedura di cui all', paragrafo 2, si applica in caso di approvazione, modifica o sospensione di tale programma. 2.   Lo Stato membro notoriamente infetto (categoria V di cui all'allegato III, parte A) da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II che elabora un programma di eradicazione per una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all', paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, è possibile altresì modificare o sospendere detto programma. 3.   Secondo le procedure previste all', la Comunità mette a disposizione un quadro d'insieme dei programmi approvati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4.   A partire dalla data d'approvazione del programma di cui al presente articolo, le zone coperte dai programmi sono soggette alle norme ed alle misure di cui all', al capo III, sezioni 2, 3, 4 e 5, al capo V, sezione 2, e all', paragrafo 1, per quanto concerne le zone dichiarate indenni da malattie.
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