Art. 43 · Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II

Art. 43

Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II

In vigore dal 24 ott 2006
Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II 1.   Qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure non eccedano quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1 che possono influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tali misure sono soggette ad approvazione secondo la procedura prevista all', paragrafo 2. 3.   L'approvazione di cui al paragrafo 2 può essere concessa unicamente qualora sia necessaria, per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa, la fissazione di restrizioni agli scambi intracomunitari e tiene conto delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e V.
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