Art. 42 · Procedura relativa all'adozione di misure epidemiologiche ad hoc per le malattie elencate nell’allegato IV, parte II

Art. 42

Procedura relativa all'adozione di misure epidemiologiche ad hoc per le malattie elencate nell’allegato IV, parte II

In vigore dal 24 ott 2006
Procedura relativa all'adozione di misure epidemiologiche ad hoc per le malattie elencate nell’allegato IV, parte II La procedura di cui all’, paragrafo 2, prevede la possibilità di adottare una decisione che autorizza l’attuazione, per un periodo di tempo limitato, di misure ad hoc secondo modalità adatte alla situazione epidemiologica, qualora: a) le misure di cui al presente capo non siano ritenute adeguate alla situazione epidemiologica; o b) la malattia si propaghi nonostante le misure adottate in conformità del presente capo.
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