Art. 40 · Lotta contro le malattie elencate nell’allegato IV, parte II negli animali acquatici selvatici

Art. 40

Lotta contro le malattie elencate nell’allegato IV, parte II negli animali acquatici selvatici

In vigore dal 24 ott 2006
Lotta contro le malattie elencate nell’allegato IV, parte II negli animali acquatici selvatici 1.   In caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, lo Stato membro interessato dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia. 2.   Anche in caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare l'ulteriore diffusione della malattia. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, in seno al comitato di cui all’, paragrafo 1, delle misure da essi adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2.
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