Art. 38 · Disposizioni di carattere generale

Art. 38

Disposizioni di carattere generale

In vigore dal 24 ott 2006
Disposizioni di carattere generale 1.   In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato a) applica le misure contemplate dalla sezione 3 per riottenere lo status di indenne da tale malattia; oppure b) elabora un programma di eradicazione conformemente all', paragrafo 2. 2.   In deroga all', paragrafo 2, quando uno Stato membro decide di applicare le misure contemplate dalla sezione 3, esso può consentire che animali clinicamente sani raggiungano la taglia commerciale prima dell'abbattimento per il consumo umano o siano trasportati in un'altra zona o compartimento infetti. In questi casi sono adottate misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia. 3.   Qualora lo Stato membro interessato non intenda riottenere lo status di indenne da malattia, si applicano le disposizioni di cui all’.
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