Art. 37
Revoca delle misure
In vigore dal 24 ott 2006
Revoca delle misure
Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute:
a)
fino a quando non siano state attuate le misure di eradicazione previste nella presente sezione;
b)
fino a quando non abbiano dato risultati negativi il prelievo di campioni ed il controllo del caso effettuati nella zona di protezione per la malattia in questione e i tipi d’imprese di acquacoltura interessate.
Storico versioni
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