Art. 35
Fermo dell’impianto
In vigore dal 24 ott 2006
Fermo dell’impianto
Ove possibile, un’azienda o zona destinata a molluschicoltura infette sono soggette ad un adeguato periodo di fermo dell’impianto dopo essere state svuotate ed eventualmente pulite e disinfettate.
Per le aziende o zone destinate a molluschicoltura che allevano animali d’acquacoltura delle specie non sensibili alla malattia in questione, l’eventuale decisione di fermare l'impianto è presa sulla base di una valutazione del rischio.
Storico versioni
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