Art. 34
Rimozione ed eliminazione
In vigore dal 24 ott 2006
Rimozione ed eliminazione
1. Gli Stati membri provvedano affinché i pesci e i crostacei morti, nonché i pesci e i crostacei vivi che presentano manifestazioni cliniche della malattia siano, quanto prima, rimossi ed eliminati sotto il controllo dell'autorità competente in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (19), secondo il programma d’intervento di cui all’ della presente direttiva.
2. Gli animali d’acquacoltura che non hanno raggiunto la taglia commerciale e che non presentano manifestazioni cliniche della malattia sono rimossi ed eliminati, entro un idoneo periodo di tempo, in relazione al tipo di produzione e al rischio che tali animali comportano in termini di ulteriore diffusione della malattia, sotto il controllo dell’autorità competente in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e secondo il programma d’intervento di cui all’ delle presente direttiva.
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