Art. 33 · Raccolta e successiva trasformazione

Art. 33

Raccolta e successiva trasformazione

In vigore dal 24 ott 2006
Raccolta e successiva trasformazione 1.   Gli animali d’acquacoltura che hanno raggiunto la taglia commerciale e non presentano manifestazioni cliniche di malattia possono essere raccolti sotto il controllo dell’autorità competente e destinati al consumo umano o a successiva trasformazione. 2.   La raccolta degli animali d’acquacoltura, la loro introduzione in centri di spedizione o bacini di depurazione, la successiva trasformazione ed altre fasi di preparazione di tali animali per inserirli nella catena alimentare sono effettuati in condizioni atte ad evitare la diffusione dell’agente patogeno causa della malattia. 3.   I centri di spedizione, i bacini di depurazione o impianti analoghi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che rende inattivo l’agente patogeno causa della malattia, oppure le acque reflue sono sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale. 4.   La successiva trasformazione è effettuata in stabilimenti di trasformazione riconosciuti.
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