Art. 28
Prime misure di lotta
In vigore dal 24 ott 2006
Prime misure di lotta
Gli Stati membri provvedono affinché in caso di sospetta presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, o in caso di sospetta presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento con uno degli Stati sanitari di categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per tale malattia:
a)
campioni adeguati siano prelevati ed esaminati in un laboratorio designato in conformità dell’;
b)
in attesa dei risultati dell’esame di cui alla lettera a):
i)
l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura in cui si sospetta la presenza della malattia siano poste sotto controllo ufficiale e siano adottate le misure di lotta idonee a prevenire la diffusione della malattia ad altri animali acquatici;
ii)
sia vietata la movimentazione in entrata e in uscita di animali d’acquacoltura dall’azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura in cui si sospetta la presenza della malattia, senza l’autorizzazione dell’autorità competente;
iii)
sia avviata l'indagine epidemiologica di cui all'.
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