Art. 27
Informazione degli altri Stati membri, della Commissione e degli Stati membri dell’EFTA
In vigore dal 24 ott 2006
Informazione degli altri Stati membri, della Commissione e degli Stati membri dell’EFTA
Entro 24 ore, lo Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione e i paesi membri dell’EFTA in caso:
a)
di malattia esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II;
b)
di una malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II, qualora lo Stato membro, la zona o il compartimento interessati siano stati dichiarati indenni da tale malattia.
Storico versioni
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