Art. 25
Modalità
In vigore dal 24 ott 2006
Modalità
Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2. Tali modalità possono riguardare in particolare:
a)
speciali condizioni d’importazione per ciascun paese terzo, parti dello stesso o gruppi di paesi terzi;
b)
criteri per la classificazione dei paesi terzi e di parti di essi per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici;
c)
l’uso di documentazione elettronica;
d)
modelli di certificati sanitari ed altri documenti;
e
e)
procedure e certificazione delle operazioni di transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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