Art. 22.tit_1 · Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai paesi terzi

Art. 22.tit_1

Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai paesi terzi

In vigore dal 24 ott 2006
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:88:oj#art-22.tit_1