Art. 22 · Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai paesi terzi

Art. 22

Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai paesi terzi

In vigore dal 24 ott 2006
Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai paesi terzi Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco stilato e aggiornato secondo la procedura prevista all', paragrafo 2.
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