Art. 20.tit_1
Rilascio di animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia
In vigore dal 24 ott 2006
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:88:oj#art-20.tit_1