Art. 20
Rilascio di animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia
In vigore dal 24 ott 2006
Rilascio di animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia
1. Gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II catturati in uno Stato membro, in una zona o in compartimento non dichiarati indenni da malattia, in conformità degli o 50 sono posti in isolamento sotto il controllo dell'autorità competente in strutture idonee, per un periodo di tempo sufficiente a contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione della malattia, prima di poter essere reimmessi in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura situata in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale malattia in conformità degli o 50.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l'attività di acquacoltura lagunare estensiva praticata tradizionalmente, senza l'isolamento previsto al paragrafo 1, purché si effettui una valutazione del rischio e il rischio risultante non sia ritenuto superiore a quanto previsto dall'applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:88:oj#art-20