Art. 19 · Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni

Art. 19

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni

In vigore dal 24 ott 2006
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni 1.   La presente sezione non si applica quando gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II o i relativi prodotti sono immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004. 2.   Se i molluschi e i crostacei vivi delle specie sensibili ad una o più delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II sono stabulati temporaneamente in acque comunitarie o introdotti in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi, essi devono risultare conformi all', paragrafo 2.
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