Art. 14 · Certificazione sanitaria

Art. 14

Certificazione sanitaria

In vigore dal 24 ott 2006
Certificazione sanitaria 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità degli o sia oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione a norma dell', paragrafo 1 o 2 per a) fini di allevamento o di ripopolamento; o b) successiva trasformazione prima del consumo umano, a meno che: i) per quanto riguarda i pesci, essi non siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione; ii) per quanto riguarda i molluschi e i crostacei, essi non siano inoltrati come prodotti non trasformati o trasformati. 2.   Gli Stati membri provvedono anche affinché l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia soggetta a certificazione sanitaria quando è permesso che gli animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni di lotta secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6. Il presente paragrafo si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili. 3.   I seguenti spostamenti sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all’, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE: a) spostamenti di animali d’acquacoltura tra Stati membri, ove sia richiesta la certificazione sanitaria in conformità dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo; e b) ogni altro spostamento di animali d'acquacoltura vivi a fini di allevamento o di ripopolamento tra Stati membri, ove non sia richiesta alcuna certificazione sanitaria a norma della presente direttiva. 4.   Gli Stati membri possono decidere di ricorrere al sistema informatizzato di cui al paragrafo 3 per rintracciare gli spostamenti che avvengono interamente nel loro territorio.
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