Art. 11 · Campo d'applicazione

Art. 11

Campo d'applicazione

In vigore dal 24 ott 2006
Campo d'applicazione 1.   Salvo diversamente disposto, il presente capo si applica unicamente alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie sensibili a tali malattie. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato, per scopi scientifici, di animali d'acquacoltura e relativi prodotti non conformi alle prescrizioni del presente capo sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente. L'autorità competente provvede affinché le operazioni di immissione sul mercato non compromettano lo stato sanitario degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione o nei luoghi di transito per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II. Ogni spostamento di animali tra gli Stati membri ha luogo solo previa informazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
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