Art. 7 · Relazioni annuali

Art. 7

Relazioni annuali

In vigore dal 24 ott 2006
Relazioni annuali 1.   Una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi ricevute dall’autorità competente viene presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo. La Commissione presenta alle autorità competenti degli Stati membri una sintesi delle relazioni ricevute. L’autorità competente mette tale relazione a disposizione degli istituti dei tessuti. 2.   La trasmissione dei dati si attiene alle specifiche del modello di scambio di dati di cui all’allegato V, parti A e B, e fornisce tutte le informazioni necessarie ad identificare il mittente e a conservare i suoi dati di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:86:oj#art-7