Art. 10 · Sistema europeo di codifica

Art. 10

Sistema europeo di codifica

In vigore dal 24 ott 2006
Sistema europeo di codifica 1.   Un codice unico europeo d’identificazione viene attribuito a tutti i materiali donati all’istituto dei tessuti, al fine di garantire un’adeguata identificazione del donatore e la rintracciabilità di tutti i materiali donati, nonché di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di cui all’allegato VII. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alla donazione di cellule riproduttive dal partner.
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