Art. 1
Campo d’applicazione
In vigore dal 24 ott 2006
Campo d’applicazione
1. La presente direttiva si applica alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di:
a)
tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo;
b)
prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive.
2. Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 della presente direttiva, relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni ed eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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