Art. 1 · Campo d’applicazione

Art. 1

Campo d’applicazione

In vigore dal 24 ott 2006
Campo d’applicazione 1.   La presente direttiva si applica alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di: a) tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo; b) prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive. 2.   Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 della presente direttiva, relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni ed eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all’approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani.
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