Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 ott 2006
1.   Se necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 gennaio 2008 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il fenamifos e l’etefon. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il fenamifos e l’etefon, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenamifos ed etefon o come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente il fenamifos e l’etefon. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente fenamifos ed etefon come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2011; o b) nel caso di un prodotto contenente fenamifos ed etefon come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2011 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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