Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 ott 2006
1.   Il controvalore dell'euro in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta l'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell'importo in euro previsto all', paragrafo 2, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 EUR. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo della franchigia in vigore al momento dell'adattamento annuo di cui al paragrafo 1, qualora la conversione dell'importo della franchigia espresso in euro comporti, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 2, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 %.
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