Art. 3
In vigore dal 11 set 2006
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri, entro il 31 marzo 2007, modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva relative alla dimossistrobina, eccetto quelle della parte B dell’iscrizione riguardante tale sostanza attiva, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimossostrobina come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante la sostanza dimossistrobina. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente dimossistrobina come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2008; oppure
b)
nel caso di prodotti contenenti dimossistrobina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 marzo 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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