Art. 9
Strumenti economici
In vigore dal 6 set 2006
Strumenti economici
Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o per incentivare l'uso di pile e accumulatori contenenti meno sostanze inquinanti adottando ad esempio aliquote di imposta differenziata. In tal caso, notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.
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