Art. 8 · Sistemi di raccolta

Art. 8

Sistemi di raccolta

In vigore dal 6 set 2006
Sistemi di raccolta 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Tali sistemi: a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione; b) esigono che i distributori, quando forniscono pile o accumulatori portatili, siano tenuti a recuperarne gratuitamente i rifiuti, a meno che una valutazione dimostri che i regimi alternativi esistenti siano almeno di uguale efficacia al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva. Gli Stati membri rendono pubbliche tali valutazioni; c) non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori; d) possono funzionare unitamente ai sistemi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del presente paragrafo non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla direttiva 2006/12/CE o alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (18). 2.   A condizione che i sistemi soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono: a) esigere che i produttori introducano tali sistemi; b) esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi; c) mantenere i sistemi esistenti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi che agiscono a loro nome, non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. Anche i terzi indipendenti possono raccogliere pile e accumulatori industriali. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie e accumulatori per autoveicoli presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta venga effettuata attraverso i sistemi di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie o accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
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