Art. 8
Sistemi di raccolta
In vigore dal 6 set 2006
Sistemi di raccolta
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Tali sistemi:
a)
consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
b)
esigono che i distributori, quando forniscono pile o accumulatori portatili, siano tenuti a recuperarne gratuitamente i rifiuti, a meno che una valutazione dimostri che i regimi alternativi esistenti siano almeno di uguale efficacia al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva. Gli Stati membri rendono pubbliche tali valutazioni;
c)
non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;
d)
possono funzionare unitamente ai sistemi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.
I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del presente paragrafo non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla direttiva 2006/12/CE o alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (18).
2. A condizione che i sistemi soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:
a)
esigere che i produttori introducano tali sistemi;
b)
esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi;
c)
mantenere i sistemi esistenti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi che agiscono a loro nome, non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. Anche i terzi indipendenti possono raccogliere pile e accumulatori industriali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie e accumulatori per autoveicoli presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta venga effettuata attraverso i sistemi di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie o accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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