Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 6 set 2006
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili); 2) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro e/o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore; 3) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che: a) sono sigillati; e b) sono trasportabili a mano; e c) non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per autoveicoli; 4) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva; 5) «batterie o accumulatori per autoveicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione; 6) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici; 7) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE; 8) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia; 9) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE; 10) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento; 11) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori; 12) «produttore»: qualsiasi persona in uno Stato membro che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite nella direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (17), immette sul mercato per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato membro in questione; 13) «distributore»: qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale ad un utilizzatore finale; 14) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità; 15) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento; 16) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio; 17) «tasso di raccolta»: per un determinato Stato membro in un determinato anno civile, la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in detto anno civile a norma dell', paragrafo 1, della presente direttiva o della direttiva 2002/96/CE per il peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali in detto Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.
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