Art. 22 · Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva

Art. 22

Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva

In vigore dal 6 set 2006
Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva 1.   Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto sull'attuazione della presente direttiva. Tuttavia, il primo rapporto copre il periodo fino al 26 settembre 2012. 2.   I rapporti sono redatti sulla base di un questionario o di uno schema stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del primo periodo cui si riferisce il rapporto. 3.   Gli Stati membri riferiscono altresì su qualsiasi misura da essi adottata per favorire un'evoluzione nell'impatto delle pile e degli accumulatori sull'ambiente, in particolare: a) gli sviluppi, tra cui misure adottate su base volontaria dai produttori, che riducono le quantità di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose contenute nelle pile e negli accumulatori; b) le nuove tecniche di riciclaggio e trattamento; c) la partecipazione di operatori economici ai regimi di gestione ambientale; d) la ricerca in tali ambiti; e e) le misure adottate per promuovere la prevenzione dei rifiuti. 4.   Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo triennale al quale si riferisce o, nel caso del primo rapporto, entro il 26 giugno 2013. 5.   Entro nove mesi dalla ricezione dei rapporti degli Stati membri a norma del paragrafo 4, la Commissione pubblica un rapporto sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
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