Art. 12 · Trattamento e riciclaggio

Art. 12

Trattamento e riciclaggio

In vigore dal 6 set 2006
Trattamento e riciclaggio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 26 settembre 2009: a) i produttori o i terzi introducano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente; b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma dell' della presente direttiva o della direttiva 2002/96/CE siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi, come minimo, alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti. Tuttavia, gli Stati membri possono destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei, allorché non è disponibile un mercato finale valido. Gli Stati membri possono altresì destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti la quale attesti, sulla base di una valutazione dettagliata dell'impatto ambientale, economico e sociale, che tale alternativa è preferibile al riciclaggio. Gli Stati membri rendono pubblica la valutazione e comunicano alla Commissione il progetto di misure a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (20). 2.   Il trattamento soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato III, parte A. 3.   Quando le pile o gli accumulatori vengono raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma della direttiva 2002/96/CE, le pile o gli accumulatori vengono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stessi. 4.   Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato III, parte B, entro il 26 settembre 2010. 5.   Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione. 6.   L'allegato III può essere adattato o integrato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. In particolare: a) i requisiti dettagliati per il calcolo delle efficienze di riciclaggio sono aggiunti entro il 26 marzo 2010; e b) le efficienze minime in materia di riciclaggio sono valutate periodicamente e adattate alle migliori tecniche disponibili ed alla luce degli sviluppi di cui al paragrafo 1, secondo comma. 7.   Prima di proporre modifiche dell'allegato III, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare i produttori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientalistiche, le organizzazioni dei consumatori e le associazioni dei lavoratori. Informa il comitato di cui all', paragrafo 1, dei risultati della consultazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:66:oj#art-12