Art. 6
In vigore dal 6 set 2006
1. Per l'applicazione dell', le acque designate si considerano conformi alle disposizioni della presente direttiva quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza minima prevista nell'allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri a norma dell' o le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I per quanto riguarda:
a)
il 95 % dei campioni per i parametri seguenti: pH, DBO5, nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad un prelevamento al mese, i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere conformi in tutti i campioni;
b)
le percentuali indicate nell'allegato I per i parametri seguenti: temperatura e ossigeno disciolto;
c)
la concentrazione media fissata per il parametro «materie in sospensione».
2. Il mancato rispetto dei valori fissati dagli Stati membri a norma dell' o il non rispetto delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I non sono presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se sono causati da alluvioni o altre calamità naturali.
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