Art. 14

Art. 14

In vigore dal 6 set 2006
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti: a) le acque designate a norma dell', paragrafo 1, in forma sintetica; b) la revisione della designazione di alcune acque a norma dell', paragrafo 2; c) le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'; d) l'applicazione delle deroghe ai valori che figurano nella colonna I dell'allegato I. Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.
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