Art. 11
In vigore dal 6 set 2006
Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva:
a)
per taluni parametri contrassegnati (0) nell'allegato I, per circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche;
b)
quando le acque designate subiscono un arricchimento naturale di talune sostanze e provocano il non rispetto dei limiti fissati nell'allegato I.
Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale un determinato corpo idrico riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza intervento dell'uomo.
Storico versioni
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