Art. 10

Art. 10

In vigore dal 6 set 2006
Nel caso di acque dolci che attraversano o formano la frontiera fra Stati membri e qualora uno di questi Stati intenda designare dette acque, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque dolci in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate previa concertazione da ciascuno Stato membro. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.
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