Art. 6
(Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)
Adempimento degli obblighi
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento istituiscano, applichino e mantengano politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2004/39/CE da parte dell’impresa, nonché i rischi che ne derivano e mettano in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva.
Gli Stati membri assicurano che, a tali fini, le imprese di investimento tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi di investimento e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro della loro attività.
2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire e mantenere una funzione di verifica dell'adempimento permanente, efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a)
controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1, primo comma, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’impresa;
b)
fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi di investimento e delle attività di investimento ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono all’impresa in virtù della direttiva 2004/39/CE.
3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la funzione di controllo della conformità deve disporre dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e avere adeguato accesso alle informazioni pertinenti;
b)
deve essere nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, al quale spetta presentare le relazioni in materia di conformità di cui all’, paragrafo 2;
c)
i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non devono partecipare alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare;
d)
il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non deve comprometterne l’obiettività e non deve essere tale per cui sia probabile che ne comprometta l’obiettività.
Tuttavia, l’impresa di investimento è esentata da uno o da entrambi i requisiti di cui alla lettera c) o d), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività e della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che essa presta o esercita, l’obbligo di cui alla lettera in questione non è proporzionato e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace.
Storico versioni
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