Art. 52 · (Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 52

(Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2004/39/CE) Consulenza in materia di investimenti Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all’, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2004/39/CE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione che viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore. Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e deve raccomandare la realizzazione di un’operazione appartenente ad una delle seguenti categorie: a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento; b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. Una raccomandazione non è una raccomandazione personalizzata, se viene diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o se è destinata al pubblico.
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