Art. 51 · (Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 51

(Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE) Conservazione delle registrazioni 1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di conservare tutte le registrazioni richieste ai sensi della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione per un periodo di almeno cinque anni. Inoltre, le registrazioni che riguardano i rispettivi diritti ed obblighi dell’impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali l’impresa presta servizi al cliente, vengono conservate quanto meno per la durata della relazione con il cliente. Tuttavia le autorità competenti possono, in circostanze eccezionali, imporre alle imprese di investimento di conservare la totalità o talune delle suddette registrazioni per un periodo più lungo, quale giustificato dalla natura dello strumento o dell’operazione, se ciò è necessario per consentire alle autorità di esercitare la propria funzione di vigilanza a norma della direttiva 2004/39/CE. In caso di cessazione dell’autorizzazione dell’impresa di investimento, gli Stati membri o le autorità competenti possono imporre all’impresa di conservare le registrazioni fino alla scadenza del periodo di cinque anni di cui al primo comma. 2.   Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dall’autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti: a) l’autorità competente deve poter accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna operazione; b) deve essere possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non deve essere possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni. 3.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro redige e aggiorna un elenco delle registrazioni minime che le imprese di investimento sono tenute a conservare a norma della direttiva 2004/39/CE e delle sue misure di esecuzione. 4.   Gli obblighi di registrazione previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dalla presente direttiva sono senza pregiudizio per il diritto degli Stati membri di imporre obblighi alle imprese di investimento per quanto riguarda la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini di clienti. 5.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione, alla luce delle discussioni con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina se le disposizioni del paragrafo 4 continuino ad essere appropriate.
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