Art. 5
(Articolo 13, paragrafi da 2 a 8, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi da 2 a 8, della direttiva 2004/39/CE)
Requisiti generali di organizzazione
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di soddisfare i seguenti requisiti:
a)
istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b)
assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
c)
istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’impresa di investimento;
d)
impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite;
e)
istituire, applicare e mantenere a tutti i livelli pertinenti dell’impresa di investimento un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
f)
conservare registrazioni adeguate e ordinate dell’attività dell’impresa e della sua organizzazione interna;
g)
assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple ai propri soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale una qualsiasi di tali funzioni.
Gli Stati membri assicurano che, a tali fini, le imprese di investimento tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi di investimento e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro della loro attività.
2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire, applicare e mantenere procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto.
3. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire, applicare e mantenere un’idonea politica di continuità dell’attività, che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività di investimento in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività di investimento.
4. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure contabili che consentano loro di fornire tempestivamente, in caso di richiesta da parte dell’autorità competente, documenti finanziari che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di controllare e valutare con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da loro istituiti conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e di adottare le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Storico versioni
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