Art. 49 · (Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 49

(Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegnino le operazioni connesse in un modo che sia dannoso per un cliente. 2.   Gli Stati membri prescrivono che, quando l’impresa di investimento aggrega un ordine di un cliente con un’operazione per conto proprio e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa assegni le operazioni corrispondenti al cliente prima che all’impresa. Tuttavia, se l’impresa è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che senza l’aggregazione non sarebbe stata in grado di eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, essa può assegnare l’operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini di cui all’, paragrafo 1, lettera c). 3.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all’, paragrafo 1, lettera c), di porre in atto procedure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.
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