Art. 45 · (Articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 45

(Articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione dei portafogli e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio di rispettare l'obbligo di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando piazzano presso altre entità, a fini di esecuzione, ordini derivanti da decisioni dell’impresa di investimento di negoziare strumenti finanziari per conto dei suoi clienti. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che prestano il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini di rispettare l'obbligo di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini dei clienti ad altre entità a fini di esecuzione. 3.   Gli Stati membri assicurano che per conformarsi al paragrafo 1 o 2 le imprese di investimento adottino le misure di cui ai paragrafi da 4 a 6. 4.   Le imprese di investimento adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39. L’importanza relativa di questi fattori viene determinata con riferimento ai criteri di cui all’, paragrafo 1, e, per i clienti al dettaglio, al requisito di cui all’, paragrafo 3. L’impresa di investimento soddisfa i suoi obblighi di cui al paragrafo 1 o 2 e non è tenuta ad adottare le misure di cui al presente paragrafo, nella misura in cui segue istruzioni specifiche dei suoi clienti quando piazza un ordine presso un’altra entità, o glielo trasmette, a fini di esecuzione. 5.   Le imprese di investimento stabiliscono ed applicano una politica che consenta loro di conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 4. La politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, le entità presso le quali gli ordini sono piazzati o alle quali l’impresa di investimento trasmette gli ordini a fini di esecuzione. Le entità identificate devono avere dispositivi di esecuzione che consentano all’impresa di investimento di conformarsi ai propri obblighi di cui al presente articolo quando piazza o trasmette ordini a tale entità a fini di esecuzione. Le imprese di investimento forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla politica stabilita conformemente al presente paragrafo. 6.   Le imprese di investimento controllano su base regolare l’efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 5 ed in particolare la qualità dell'esecuzione delle entità identificate in tale politica e, laddove appropriato, pongono rimedio ad eventuali carenze. Inoltre le imprese di investimento rivedono la politica ogni anno. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica rilevante, che influisce sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti. 7.   Il presente articolo non si applica quando l’impresa di investimento che presta il servizio di gestione del portafoglio e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In tali casi si applica l' della direttiva 2004/39/CE.
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