Art. 42 · (Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 42

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardanti le operazioni di gestione del portafoglio o le operazioni con passività potenziali Gli Stati membri assicurano che se l’impresa di investimento realizza operazioni di gestione del portafoglio per clienti al dettaglio o gestisce conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, essa comunica altresì al cliente al dettaglio eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l’impresa e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
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