Art. 41 · (Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 41

(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) Obblighi di comunicazione riguardanti la gestione del portafoglio 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che prestano ai clienti il servizio di gestione del portafoglio di fornire a tali clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto, a meno che tale rendiconto sia fornito da un’altra persona. 2.   Nel caso dei clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 includono le informazioni seguenti, laddove pertinenti: a) il nome dell’impresa di investimento; b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio; c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto nonché il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto; d) l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, laddove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento per il rendimento (eventualmente) convenuto tra l’impresa di investimento e il cliente; f) l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente; g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’, paragrafo 4, lettere da c) a l), laddove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, nel qual caso si applica il paragrafo 4 del presente articolo. 3.   Nel caso dei clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi: a) se il cliente lo richiede, il rendiconto periodico deve essere fornito ogni tre mesi; b) nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno ogni 12 mesi; c) quando l’accordo di gestione del portafoglio tra l’impresa di investimento e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno una volta al mese. Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio che essi hanno il diritto di presentare richieste ai fini dell’applicazione della lettera a). Tuttavia, la deroga di cui alla lettera b) non è applicabile in relazione alle operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, punto 18), lettera c), o di uno dei punti da 4) a 10) dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE. 4.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che, qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, esse forniscano prontamente a tale cliente, all’atto dell’esecuzione di un’operazione da parte del gestore del portafoglio, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su un supporto durevole. Quando il cliente interessato è un cliente al dettaglio, l’impresa di investimento gli invia una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le informazioni di cui all’, paragrafo 4, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo seguente la ricezione della conferma da tale terzo. Il secondo comma non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un’altra persona.
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