Art. 4
Obblighi aggiuntivi che si applicano alle imprese di investimento in taluni casi
In vigore dal 10 ago 2006
Obblighi aggiuntivi che si applicano alle imprese di investimento in taluni casi
1. Gli Stati membri possono mantenere o imporre obblighi aggiuntivi a quelli previsti nella presente direttiva solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi siano obiettivamente giustificati e proporzionati, vista la necessità di far fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che non siano adeguatamente trattati dalla presente direttiva e purché una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
a)
i rischi specifici cui gli obblighi sono volti a far fronte sono di particolare importanza data la struttura del mercato di tale Stato membro;
b)
gli obblighi sono volti a far fronte a rischi o problemi che emergano o diventino evidenti dopo la data di applicazione della presente direttiva e che non siano altrimenti regolamentati da altre misure comunitarie o nell’ambito di esse.
2. Gli eventuali obblighi imposti in applicazione del paragrafo 1 non limitano o influenzano altrimenti i diritti delle imprese di investimento di cui agli della direttiva 2004/39/CE.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione:
a)
gli eventuali obblighi che intendono mantenere in applicazione del paragrafo 1 prima della data di attuazione della presente direttiva; e
b)
gli eventuali obblighi che intendono imporre in applicazione del paragrafo 1 almeno un mese prima della data prevista per l’entrata in vigore di tali obblighi.
In ogni caso, la notifica include la giustificazione di tali obblighi.
La Commissione comunica agli Stati membri e pubblica sul suo sito Internet le notifiche che riceve in conformità del presente paragrafo.
4. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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