Art. 39 · (Articolo 19, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 39

(Articolo 19, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2004/39/CE) Accordo con il cliente al dettaglio Gli Stati membri prescrivono all’impresa di investimento che fornisce servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti ad un nuovo cliente al dettaglio per la prima volta dopo la data di applicazione della presente direttiva di concludere un accordo di base scritto, su carta o altro supporto durevole, con il cliente, in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del cliente. I diritti e i doveri delle parti dell’accordo possono essere inclusi facendo riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
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