Art. 37 · (Articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 37

(Articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE) Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza 1.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore dell’investimento includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e l’importanza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, nonché la complessità e i rischi connessi: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; c) il livello di istruzione e la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente. 2.   L’impresa di investimento non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai fini dell’applicazione dell’, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE. 3.   L’impresa di investimento ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.
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