Art. 37
(Articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE)
Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore dell’investimento includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e l’importanza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, nonché la complessità e i rischi connessi:
a)
i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b)
la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c)
il livello di istruzione e la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.
2. L’impresa di investimento non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai fini dell’applicazione dell’, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE.
3. L’impresa di investimento ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Storico versioni
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