Art. 34 · (Articolo 19, paragrafo 3, secondo e quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 34

(Articolo 19, paragrafo 3, secondo e quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, secondo e quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE) Informazioni redatte conformemente alla direttiva 85/611/CEE 1.   Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda le quote di organismi di investimento collettivo soggetti alla direttiva 85/611/CEE, si consideri che un prospetto semplificato conforme all’ di tale direttiva fornisca informazioni appropriate ai fini dell’, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2004/39/CE. 2.   Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda le quote di organismi di investimento collettivo soggetti alla direttiva 85/611/CEE, si consideri che un prospetto semplificato conforme all’ di tale direttiva fornisca informazioni appropriate ai fini dell’, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE rispetto ai costi e agli oneri connessi propri all’OICVM, incluse le commissioni di entrata e uscita.
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