Art. 33 · (Articolo 19, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 33

(Articolo 19, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2004/39/CE) Informazioni sui costi e sugli oneri connessi Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai loro clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi comprendenti, laddove pertinenti, i seguenti elementi: a) il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l’impresa di investimento o, se non può essere indicato un prezzo esatto, la base per il calcolo del prezzo totale cosicché il cliente possa verificarla; b) quando una parte qualsiasi del prezzo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili; c) l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l’impresa di investimento o imposti da essa; d) le modalità per il pagamento o altra prestazione. Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall’impresa vengono scomposte in ciascun caso in voci distinte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:73:oj#art-33