Art. 28 · (Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 28

(Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE) Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento notifichino ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che l’impresa di investimento ha classificato di recente, come richiesto dalla direttiva 2004/39/CE, la loro classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla predetta direttiva. 2.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento informino i clienti, su un supporto durevole, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente. 3.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, le quali possono agire o su loro iniziativa o su richiesta del cliente: a) a trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE; b) a trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale ai sensi dell’allegato II, parte I, della direttiva 2004/39/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:73:oj#art-28