Art. 27 · (Articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

Art. 27

(Articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che esse indirizzano a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio o che esse distribuiscono in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute, soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono includere il nome dell’impresa di investimento. Devono essere accurate ed in particolare non devono sottolineare gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti. Devono essere sufficienti e presentate in modo da essere con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute. Non devono mascherare, minimizzare od oscurare elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti. 3.   Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o persone che prestano servizi di investimento o accessori, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il raffronto deve avere un senso e deve essere presentato in modo corretto ed equilibrato; b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto devono essere specificate; c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto devono essere indicati. 4.   Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a) tale indicazione non deve costituire l’elemento centrale della comunicazione; b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni immediatamente precedenti, o l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l’indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a 5 anni, oppure riguardanti un periodo più lungo eventualmente deciso dall’impresa e in ogni caso tali dati devono essere basati su periodi completi di 12 mesi; c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni devono essere chiaramente indicati; d) le informazioni devono contenere l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri; e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni devono indicare chiaramente di che valuta si tratta e avvertire che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio; f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri. 5.   Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a) le simulazioni dei risultati passati devono essere basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione; b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f); c) le informazioni devono contenere l’avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 6.   Quando le informazioni contengono dati sui risultati futuri, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a) non devono basarsi su simulazioni di risultati passati o farvi riferimento; b) devono basarsi su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi; c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri; d) devono contenere l’avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 7.   Quando le informazioni fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, devono indicare in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. 8.   Le informazioni non devono utilizzare il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i prodotti o i servizi dell’impresa di investimento.
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